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Il fondato timore della vittima nel c.d. stalking
Cass. Pen. Sez. V, sent. 5 gennaio 2026, n. 247
Il delitto di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis del codice penale, punisce chi, mediante condotte reiterate, minaccia o molesta la vittima. Affinché il reato possa dirsi integrato, tali comportamenti devono provocare uno dei tre eventi lesivi alternativamente previsti dalla norma: un perdurante e grave stato d’ansia o di paura; un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto; la costrizione della persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita.
La Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso una sentenza di condanna per stalking, ha affermato il principio secondo cui può ritenersi sussistente il fondato timore della vittima anche quando quest’ultima abbia tenuto, nei confronti del proprio persecutore, un comportamento ambivalente o abbia mantenuto con lo stesso una relazione affettiva. Ciò in quanto il comportamento della persona offesa non incide né sull’offensività delle condotte, né sulla configurabilità dell’evento di pericolo richiesto dalla norma, laddove risultino provate condotte oggettivamente minacciose o moleste e vi siano riscontri testimoniali in ordine allo stato di paura vissuto dalla vittima.
Si tratta di un orientamento senz’altro condivisibile, atteso che il delitto in esame viene spesso perpetrato in contesti di soggezione della vittima, sottoposta a soprusi fisici o psicologici tali da ingenerare una concreta difficoltà, se non una vera e propria incapacità, di ribellarsi. Del resto, la norma è posta a tutela dei beni giuridici della libertà morale e dell’incolumità fisica e psichica: la destabilizzazione psicologica che il reato di stalking provoca nella vittima è spesso tale da determinare quello che in psicotraumatologia viene definito “legame traumatico”, ossia un legame emotivo paradossale che conduce la persona offesa a interiorizzare la visione del carnefice, a temerne l’abbandono e persino a perdere fiducia nelle proprie capacità percettive.
Ciò spiega perché, anche dopo aver acquisito consapevolezza del disvalore degli abusi subiti e aver trovato il coraggio di denunciarli, le vittime possano manifestare atteggiamenti altalenanti e discontinui, che tuttavia non sono idonei, di per sé, ad escludere la configurabilità del reato.
È tuttavia necessario che, oltre alla solida prova delle condotte di minaccia o molestia, venga prestata particolare attenzione alla dimostrazione dell’effettivo verificarsi di almeno una delle tre conseguenze tipiche previste dalla norma. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non solo che le azioni dell’imputato fossero astrattamente idonee a ingenerare uno stato di paura nella vittima, ma anche che il fondato timore per la propria o altrui incolumità fosse concretamente dimostrato attraverso le testimonianze di familiari e conoscenti, i quali avevano potuto constatarne gli effetti.
Il principio affermato dalla Corte di cassazione ha dunque il merito di orientare l’interprete a non cadere nella ricorrente – quanto impropria – colpevolizzazione delle vittime che faticano o non riescono a interrompere la relazione con il proprio carnefice. In tale prospettiva, appare sempre più auspicabile che gli operatori del diritto ricevano una formazione specifica, idonea a consentire una piena comprensione delle dinamiche relazionali sottese alla commissione delle condotte persecutorie e di altri delitti affini, così da evitare le insidie della semplificazione e della banalizzazione della soggezione psicologica.